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CBAM: Cos’è, come funziona e quali settori coinvolge

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Dal 1° ottobre 2023, l’Unione Europea ha introdotto una nuova imposta all’importazione, il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), per le merci importate da fuori l’UE. Questa iniziativa fa parte del pacchetto “Fit for 55”, progettato con l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal “Green Deal europeo“, ovvero ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030.

Lo scopo principale del CBAM è combattere il fenomeno della fuga di carbonio, cioè prevenire che le merci importate da paesi non UE godano di un vantaggio competitivo a causa dell’assenza di costi del carbonio nei loro Paesi di origine. Ma cosa implica questa nuova imposta? Quali settori coinvolge? E soprattutto, come funzionerà? Scopriamolo in questa esplorazione approfondita dell’argomento da Savino Del Bene.

 

Cos’è il CBAM?

 

Cerchiamo prima di definire il CBAM. La tassa sul carbonio è una tassa ambientale volta a ridurre le emissioni di CO2 (anidride carbonica) e altri gas serra nell’atmosfera. È applicata a ogni unità di carbonio emessa ed è generalmente calcolata in tonnellate di CO2 equivalente.

Il principio fondamentale della tassa sul carbonio è rendere espliciti i cosiddetti “costi nascosti”, ovvero i pregiudizi ambientali e sociali generati dall’emissione di gas serra, che di solito non sono riflessi nei prezzi dei prodotti e dei servizi. In altre parole, la tassa sul carbonio mira a disincentivare economicamente l’uso di fonti energetiche inquinanti, promuovendo al contempo la transizione verso tecnologie più ecologiche e sostenibili. Questa tassa può essere imposta a diversi livelli nella catena energetica: dagli estrattori ai distributori, fino ai consumatori finali. Per garantire che il suo impatto sia equo e ben distribuito, il CBAM include strategie compensative, come incentivi per l’energia rinnovabile o sgravi fiscali per le aziende che intraprendono pratiche ecocompatibili e promuovono un’economia circolare.

 

Regolamentazione del CBAM: le merci coinvolte

 

Il CBAM si applica a beni ad alta intensità di carbonio, richiedendo agli importatori di determinati articoli di acquistare certificati CBAM per compensare le emissioni prodotte durante il loro processo di produzione, portando così ad un aumento dei costi di importazione. Questo obbligo di procurarsi i certificati CBAM entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, dal 1° ottobre 2023, gli importatori di questi beni soggetti a CBAM sono tenuti a segnalarli con precisione. I beni in questione includono: cemento e prodotti di cemento, elettricità, fertilizzanti minerali e chimici, prodotti di ferro e acciaio, prodotti di alluminio, idrogeno.

Si estende anche a intermedi specifici o articoli finali derivati da questi beni, come gas naturale liquefatto, benzina, olio combustibile, gomma sintetica, plastica, lubrificanti, antigelo, fertilizzanti e pesticidi. I codici a Sistema Armonizzato (HS) ufficialmente divulgati per il regolamento di attuazione del CBAM sono:

  • Capitolo HS 25 – Cemento: alcuni articoli delle Voci 2507 e 2523;
  • Capitolo HS 27 – Elettricità: energia elettrica di HS 2716;
  • Capitolo HS 28 – Fertilizzanti e Idrogeno: alcuni articoli delle Voci 2804, 2808, 2814, 2834, 3102 e 3105;
  • Capitolo HS 72 – Ferro e Acciaio: eccetto alcuni prodotti della Voce 7202;
  • Capitolo HS 73 – Articoli di Ferro e Acciaio: alcuni articoli delle Voci 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7318 e 7326;
  • Capitolo HS 76 – Alluminio: alcuni articoli delle Voci 7601, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614 e 7616.

 

Si prevede che in futuro questa lista possa essere ulteriormente ampliata.

 

Come funziona il CBAM?

 

Il regolamento che governa il CBAM è il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 16 maggio 2023. La sua attuazione prevede, come anticipato, due fasi differenti: una fase transitoria e una fase definitiva.

 

La fase transitoria del CBAM

 

La fase transitoria del CBAM è ufficialmente iniziata e riguarda solo obblighi di segnalazione. L’obiettivo di questo periodo transitorio è fungere da periodo di apprendimento per tutte le parti interessate e raccogliere informazioni utili sulle emissioni incorporate per affinare la metodologia in vista del periodo definitivo. Gli importatori di beni CBAM (o i loro rappresentanti doganali indiretti) sono tenuti a presentare un rapporto trimestrale alla Commissione, nel quale devono specificare:

  • La quantità di beni importati per procedura doganale;
  • Codice della Nomenclatura Combinata (CN) dei beni;
  • Paese di origine;
  • Dettagli su dove sono stati fabbricati i beni;
  • Metodi di produzione e standard di qualità applicati;
  • Per i prodotti in acciaio: l’ID del relativo acciaieria;
  • Emissioni dirette e indirette relative ai beni importati (sia a livello di prodotto che di impianto)
  • ;La tassa sul CO2 nel paese di origine, con riferimento alla legge che governa questa tassa e il numero di emissioni coperte da eventuali assegnazioni gratuite, sconti o altre forme di compensazione.

 

I rapporti CBAM sono soggetti al controllo della Commissione, che, in caso di dati incompleti, può richiedere integrazioni tramite l’autorità nazionale. Se l’importatore non rispetta queste richieste o non adempie a tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento, potrebbe essere soggetto a un regime sanzionatorio. La stessa Commissione Europea ha annunciato un’estensione di 30 giorni per la prima segnalazione CBAM, ora prevista per il 1° marzo 2024. Questa esenzione è concessa alle aziende che hanno incontrato problemi tecnici durante il processo di caricamento dei dati sul portale.

 

Regolamento di attuazione e metodologie di comunicazione durante la fase transitoria

 

Il Regolamento di attuazione sugli obblighi di segnalazione e metodologia prevede una certa flessibilità riguardo ai valori utilizzati per calcolare le emissioni incorporate nelle importazioni durante la fase transitoria. Fino alla fine del 2024, le aziende potranno scegliere di segnalare in tre modi:

  • Segnalazione completa secondo la nuova metodologia (metodo UE);
  • Segnalazione basata su un metodo equivalente (certificazioni riconosciute a livello internazionale, accordi bilaterali o multilaterali e metodologie specifiche relative ai singoli settori);
  • Segnalazione basata su valori di riferimento predefiniti (solo fino a luglio 2024).

 

Dal 1 gennaio 2025 sarà accettato solo il metodo UE e le stime (inclusi i valori predefiniti) potranno essere utilizzate solo per beni complessi se queste rappresentano meno del 20% delle emissioni totali integrate. La Commissione ha anche sviluppato strumenti IT dedicati per aiutare gli importatori a eseguire e comunicare questi calcoli, così come guide dettagliate, materiali di formazione ed esercizi per supportare le aziende in questa fase di transizione.

Savino Del Bene è pronta ad assistere gli importatori fornendo tutti i dettagli (doganali) necessari per adempiere accuratamente a questa rendicontazione CBAM. Gli importatori dovrebbero tuttavia riconoscere che una parte significativa delle informazioni richieste è detenuta esclusivamente da queste aziende stesse e non è accessibile a parti esterne.

 

CBAM

 

La fase definitiva del CBAM

 

A partire dal 1 gennaio 2026, la regolamentazione CBAM diventerà pienamente operativa, con gli operatori tenuti a presentare una vera e propria dichiarazione CBAM. Questo è un documento che fungerà da rendiconto ufficiale delle emissioni di carbonio associate ai beni importati. Dovrà includere:

  • La quantità totale di beni CBAM importati nell’anno solare precedente;
  • Le emissioni totali di CO2 incorporate in tali beni;
  • Il numero totale di certificati CBAM restituiti (il cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote di ETS dell’UE espresso in €/tonnellata);
  • Una copia del rapporto di verifica delle emissioni rilasciato da un organismo accreditato.

 

Se gli importatori possono dimostrare che un prezzo del carbonio è già stato pagato durante la produzione dei beni importati, l’importo corrispondente può essere dedotto. La prima di queste dichiarazioni dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2027. Questo passaggio rappresenta un’importante espansione delle responsabilità, sia per gli operatori coinvolti sia per le autorità: non sarà più un esercizio di raccolta dati, ma il rispetto di significative implicazioni legali e finanziarie.

 

Dichiaranti CBAM: status e obblighi

 

Riguardo alla fase di implementazione, le importazioni di beni CBAM possono essere effettuate solo dai cosiddetti “dichiaranti CBAM“. Per ottenere questo status, ogni importatore deve inviare una richiesta all’autorità competente del proprio Stato. Questa procederà entro 15 giorni ad effettuare tutti i controlli necessari e, eventualmente, registrare l’importatore nel registro CBAM appropriato. 

Una volta autorizzati, i dichiaranti CBAM saranno obbligati a:

  • Calcolare la quantità di CO2 incorporata nei beni CBAM importati e conservare le informazioni utilizzate per i successivi 4 anni;
  • Acquistare, tramite una piattaforma gestita dalla Commissione, i già menzionati certificati CBAM necessari per compensare le emissioni incorporate nei beni CBAM importati nell’anno precedente;
  • Restituire, entro il 31 maggio di ogni anno, i certificati tramite il registro CBAM;
  • Presentare, anche entro il 31 maggio di ogni anno, la dichiarazione CBAM.

 

Se un importatore non richiede allo Stato lo status di “dichiarante CBAM“, si troverebbe in una posizione di non conformità rispetto al già citato Regolamento CBAM (UE) 2023/956. Non conformarsi a tali disposizioni potrebbe esporre l’importatore a sanzioni, oltre che a impedimenti burocratici e amministrativi che potrebbero ostacolare la sua attività commerciale.

 

Conclusione

 

Si consiglia di verificare se i propri prodotti sono soggetti alla regolamentazione CBAM. Per metodi di calcolo dettagliati e informazioni necessarie è possibile fare riferimento al sito web dell’Unione Europea. Savino Del Bene comprende che la rendicontazione CBAM è una procedura molto complessa. Per questo motivo, nell’ottica dei nostri servizi di spedizione internazionale, ci preoccupiamo di assistere la vostra azienda anche in questa questione. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro contatto locale di Savino Del Bene.

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